Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1.
      2. L'ammontare del trasferimento di cui al comma 1 è calcolato al netto dei risparmi conseguiti dall'INPS in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 nonché del maggiore gettito dei contributi in favore dell'INPS, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del citato articolo 1.
      3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante le

 

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maggiori entrate derivanti dell'attuazione del citato comma 2 e, fino al raggiungimento della somma di 80 milioni di euro annui, mediante l'aumento delle aliquote relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico stabilite nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.